Incompatibilità
Cosa dice il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Nella scuola così come nel pubblico impiego vige il principio dell’esclusività e la norma di riferimento è il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, 94 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”).
L’ art. 508 del Testo Unico fissa i seguenti punti:
Incompatibilità lezioni private/altra attività lavorativa:
- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private (ripetizioni) ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
- L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
- Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
- L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
- Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
- Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
- Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Attività per le quali non è necessaria autorizzazione
Le attività che è possibile svolgere senza nessuna autorizzazione sono le seguenti:
- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
- Sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
- Partecipazione a convegni e seminari
- Incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
- Incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
- Incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
- Attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
- Partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
- Attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
- Incarichi presso le commissioni tributarie
- Incarichi come revisore contabile.
Segnalazioni:
E' possibile segnalare inadempienze poste in essere dal personale di questo istituto inviando una email all'indirizzo del Dirigente Scolastico con richiesta di registrazione al Protocollo RISERVATO.
indirizzo email del D.S.: dirigente.scolastico@itistrafelli.edu.it